In materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e in mancanza di
specifiche ragioni ostative, è onere dell’amministrazione pubblicare immediatamente sulla
piattaforma telematica l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara
e gli atti, perché il decorso del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 120, comma 2, c.p.a.
(dei cui effetti in punto di inoppugnabilità l’amministrazione si avvantaggia) dipende dal diligente
espletamento di tale incombente. (1).
In motivazione, il Collegio ha precisato che il carattere di inoppugnabilità del provvedimento – che
ne valorizza la stabilità degli effetti – può derivare solo dallo scorrere del tempo in caso di piena
conoscenza dell’atto e dei suoi presupposti in capo agli altri interessati: un’esigenza, quella della
piena e legale conoscenza, avvertita in modo particolare nel settore dei contratti pubblici ove, peraltro,
in ragione dell’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023, non è tollerabile un contegno della stazione appaltante
contrario alla buona fede che, come nel caso di specie, punti a ritardare l’obbligatoria pubblicazione
di propri atti per oltre due mesi dall’adozione del provvedimento conclusivo.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 25 febbraio 2025, n. 1631; C.g.a., sez. giur., 13 novembre 2024, n.
903; 16 gennaio 2024, n. 4.
T.A.R. Sicilia – Palermo, Sezione Terza, Sentenza, 24 ottobre 2025, n. 2348