1. Integra la figura dell’organismo di diritto pubblico, con conseguente assoggettamento alla
disciplina dei contratti pubblici quale amministrazione aggiudicatrice, la società a partecipazione
pubblica che, pur dotata di autonoma personalità giuridica, sia integralmente finanziata dall’ente
locale, sottoposta al suo potere di nomina degli organi e preordinata alla gestione di un servizio
pubblico volto al soddisfacimento di esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o
commerciale. In proposito, sussiste il requisito teleologico dell’organismo di diritto pubblico in capo
alla società di capitali preordinata alla gestione del trasporto pubblico locale e dei servizi connessi, in
funzione del soddisfacimento di esigenze di interesse generale; ciò in particolare ove il controllo
dell’ente pubblico assicuri la copertura dei costi e neutralizzi il rischio d’impresa, così da far prevalere
i criteri di continuità, qualità e regolarità del servizio sulle logiche economiche di mercato.
2. L’organismo di diritto pubblico e l’impresa pubblica, pur accomunati dall’influenza dominante della
pubblica amministrazione e dal possibile ricorso allo strumento societario, si distinguono per la
finalità perseguita: solo il primo è istituito per soddisfare esigenze di interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale, mentre nell’impresa pubblica rileva esclusivamente il vincolo di
controllo pubblico, a prescindere dalla natura dell’attività svolta.
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 9 marzo 2026, n. 1876, in Guida al Diritto, n. 15 del 2026, pag. 80, con commento di D. Ponte: “Decisiva l’attività che non deve avere carattere industriale o commerciale”, pag. 92