La notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi della legge n. 689 del 1981, articolo 18 può
avvenire direttamente, da parte della Pa, a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una
modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell’atto e la finalità della notificazione,
senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla L. n. 53
del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati.
Cass. Civ., Sezione II, Ordinanza 17 ottobre 2025, n. 27760, in Guida al Diritto n. 43 del 2025, p. 61