Beni pubblici

BENI PUBBLICI: Concessioni amministrative – Delibera della Giunta comunale che prevede il rinnovo automatico della concessione d’uso dei locali storici e di pregio per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale – Clausola che vieta la cessione dell’azienda a soggetti terzi – Legittimità.

È legittima la delibera della Giunta comunale che prevede la permanenza della medesima attività
imprenditoriale nei locali storici e di pregio di proprietà comunale senza limiti temporali, sottraendo
il periodico rinnovo della concessione d’uso dei locali alle logiche del libero mercato, in deroga al
principio della gara pubblica, correttamente inserendo, alla stregua di un criterio di proporzionalità e
adeguatezza rispetto al fine pubblico perseguito, la clausola che vieta, di regola, la cessione
dell’azienda storica a soggetti terzi, in tal modo perseguendo altresì l’obiettivo della continuità delle
attività anche dal punto di vista soggettivo. Tale specifica clausola non lede la libertà d’iniziativa
privata in condizioni di concorrenza, ma anzi mira a tutelarla, in quanto non limita in alcun modo la
titolarità e il libero svolgimento dell’attività -storica o meno-, ma regolamenta -e in parte
opportunamente limita- la ben diversa possibilità che lo stesso titolare possa continuare a svolgere la
stessa attività nella medesima sede, in deroga al c.d. principio di « concorrenza per il mercato » che
imporrebbe, invece, di affidare mediante procedura ad evidenza pubblica un immobile di proprietà
comunale di pregio avente natura limitata e suscettibile di interessare più operatori economici. La
clausola in esame appare quindi coerente con la disciplina di tutela del rilievo storico-identitario di
un’attività tradizionale inserita nel tessuto connettivo del territorio, e come tale identificata e
riconosciuta dalla comunità anche in base alla propria sede, in quanto è volta ad evitare che la
medesima tutela possa trasformarsi in una indebita rendita di posizione speculativa di un operatore
economico preesistente (incumbent) rispetto agli aspiranti new comers.

Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 11 febbraio 2025, n. 1135, in Foro Amministrativo n. 2 del 2025, pag. 174

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