Nei procedimenti di secondo grado diretti alla revoca di concessioni di beni pubblici, aventi natura
favorevole e ampliativa della sfera giuridica del privato, la comunicazione di avvio del procedimento
ex art. 7 della L. n. 241/1990 costituisce adempimento indefettibile, in assenza di specifiche e
motivate ragioni di urgenza, trattandosi di provvedimenti connotati da ampia discrezionalità e
implicanti la necessaria comparazione tra interesse pubblico e posizioni del concessionario. In tali
casi non è applicabile la sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, ove il privato
avrebbe potuto apportare un contributo partecipativo non meramente formale e l’amministrazione non
dimostri in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
T.A.R. Basilicata Potenza, Sezione I, Sentenza 27 marzo 2023, n. 138, in Guida al Diritto n. 17 del 2026, pag. 35