In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato,
atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non
può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142,
comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del
relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche,
natura e finalità diverse.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26 maggio 2025, n. 13996, in Foro Italiano, n. 6 del 2025, Parte Prima, p. 1734, con nota di richiami