In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può
assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell’art.
1227, comma 1, c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell’attività
stessa; in particolare, nell’ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il
concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell’evento dannoso può
configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici
connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può
considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a
causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23 maggio 2025, n. 13844, in Foro Italiano, n. 6 del 2025, Parte Prima, p. 1738, con commento di: – Alessandro Palmieri, “Ennesima svolta (che guarda al passato) per la risarcibilità dei danni da fumo?”, pag. 1745, nonché Giulio Ponzanelli, “Venti anni dopo: definito lo statuto risarcitorio per i danni da fumo attivo”, pag. 1749