Commercio, Giurisdizione

COMMERCIO – GIURISDIZIONE: Ambiente – Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) – Impugnazione – Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – In caso di mancata impugnazione del provvedimento unico regionale (Paur) – Ragioni.

I provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione
e l’esercizio del progetto mantengono la propria autonomia formale rispetto al provvedimento unico
regionale (Paur) che non realizza un effetto sostitutivo pieno e, pertanto, qualora lesivo, deve
costituire oggetto di espressa impugnazione. Il provvedimento unico non sostituisce infatti i diversi
provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche
regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella
determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7 dell’art. 27-bis, introdotto dall’art. 16,
comma 2, del d.lgs. n. 104/2017). Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in
un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto,
riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Cionondimeno, ferma
restando la necessità di proporre tempestiva impugnazione avverso i provvedimenti presupposti di
VIA o AIA, è necessaria l’impugnazione del Paur, specie allorquando esso compia nuova istruttoria,
nel senso che riepiloga ed ordina tutto quanto nelle varie sedute della conferenza di servizi, ciò che
conferisce al provvedimento la natura di atto di conferma autonomamente impugnabile (e non di atto
meramemente confermativo). Pertanto, in caso di mancata impugnazione del Paur, è improcedibile
per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il provvedimento di AIA poiché la sua
eventuale caducazione non determinerebbe ex se la caducazione del Paur inoppugnato.

T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Quinta, Sentenza, 7 gennaio 2025, n. 115, in Foro Amministrativo n. del 2025, pag. 134

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