Concorrenza

CONCORRENZA: 1. Anagrafe – Nome cognome pseudonimo – Minore – Cambiamento cognome – Consenso genitori – Necessità – Dissenso – Procedimento volontaria giurisdizione -Inderogabilità. 2. Anagrafe – Nome cognome pseudonimo – Minore – Attribuizione cognome – Declaratoria incostituzionalità dell’art. 262 c.c. laddove prevede che il figlio assume il cognome del padre anziché prevedere che lo stesso assuma i cognomi dei genitori – Estensione ai casi in cui sia già intervenuta l’attribuzione originaria del cognome – Inconfigurabilità.

1. Per chiedere la modifica del cognome di un soggetto minore è necessario che ad attivare il
procedimento amministrativo siano entrambi i genitori, o uno solo con il consenso espresso
dell’altro. In caso di disaccordo tra i genitori, venendo in rilievo una questione di particolare
importanza, è necessario il ricorso al procedimento civilistico di volontaria giurisdizione, secondo il
combinato disposto degli artt. 320, comma 2 e 316, comma 2 c.c. (1).
2. La sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131, recante dichiarazione di
incostituzionalità dell’art. 262, comma 1, c.c. deve intendersi limitata all’ipotesi in cui, a decorrere
da giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale, non sia ancora intervenuta
l’attribuzione originaria del cognome al minore, ovvero sia pendente un procedimento
giurisdizionale finalizzato a tale scopo e non può pertanto estendersi alle ipotesi di richiesta di
successiva modifica del cognome. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2024, n. 6000 che ha precisato che le ipotesi previste
rispettivamente dall’articolo 262 c.c. e dall’articolo 89 d.P.R. 396/2000 coesistono nel nostro ordinamento,
richiedendo la sussistenza di presupposti differenti e rispondendo ad esigenze diverse” e che “..l’istanza di
cambiamento del cognome presentata in suo nome dalla madre deve essere presentata dinanzi al Tribunale per
i minorenni competente”.
(2) Conformi: Corte cost. 31 magggio 2022, n. 131 – che ha dichiarato l’illegittmità costituzionale dell’art. 262
c.c. laddove prevede che il figlio assume il cognome del padre anziché prevedere che lo stesso assuma i
cognomi dei genitori (naturali, legittimi, adottivi) nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo,
raggiunto al momento del riconoscimento, della nascita, nel procedimento di adozione, per attribuire il
cognome di uno di loro soltanto – laddove precisa al par. 16 “Infine, è doveroso precisare che tutte le norme
dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, sicché la
presente sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione
alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un
procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo”.

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 6 giugno 2025, n. 4932

vedi il documento