1. La pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente al consumatore un’offerta di
finanziamento personale e un’offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento
(«incorniciamento») non costituisce di per sé una pratica commerciale aggressiva, qualora non
sussista la prova di un indebito condizionamento o la idoneità a limitare in modo considerevole la
libertà di scelta del consumatore. (1).
Nel corso del giudizio, con ordinanza 10 ottobre 2022, n. 8650 (oggetto della News UM n. 3 del 13
gennaio 2023) la sezione aveva sollevato questione di pregiudizialità ai sensi dell’art. 267 TFUE sulla
possibilità di qualificare come aggressiva una pratica commerciale consistente nell’abbinamento, da
parte di una società finanziaria, al momento della stipula di contratti di finanziamento personale, di
prodotti assicurativi non collegati al credito, di cui la stessa finanziaria è intermediaria. La Corte di
giustizia UE si è pronunciata con sentenza della sez. V, 14 novembre 2024, C-646/22 (in Foro it.,
2025, IV con note di BONA, BONINI, BOVA, PAGLIANTINI, nonchè oggetto di News UM n. 120
del 19 dicembre 2024).
2. La pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente al consumatore un’offerta di
finanziamento personale e un’offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento
(«incorniciamento») può costituire una pratica commerciale aggressiva se il professionista non solo
non abbia concesso al consumatore un periodo di riflessione tra la firma del contratto di
finanziamento e quella del contratto di assicurazione, ma abbia anche fatto ricorso a molestie,
coercizione o indebito condizionamento. (2).
(1) Conformi: in parte, sulla nozione di pratica commerciale aggressiva: Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre
2021, n. 7794; 29 marzo 2021, n. 2631.
Corte di giustizia UE, sez. V, 14 novembre 2024, C-646/22 secondo cui: i) ai sensi dell’art. 8 della direttiva
2005/29/CE è considerata aggressiva una pratica commerciale che, mediante molestie, coercizione, compreso
il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la
libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o
sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; ii)
in assenza di una definizione delle nozioni di «molestie» e di «coercizione», ai sensi di tale articolo 8, occorre,
per definire queste ultime, far riferimento al senso abituale che tali termini hanno nel linguaggio corrente, il
quale esclude che una pratica commerciale possa considerarsi una forma di molestia o di coercizione per il
solo motivo che essa presenti le caratteristiche di una pratica commerciale di incorniciamento.
(2) Conformi: Corte di giustizia UE, sez. V, 14 novembre 2024, C-646/22.
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza 8 luglio 2025, n. 5901