La commissione d’esame ha il potere di escludere il candidato dall’esame di Stato nel momento in cui
venga riscontrato l’utilizzo indebito di dispositivi elettronici all’interno dell’aula durante le prove,
conformemente agli artt. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 62 del 2017 e 13 del D.P.R. n. 487 del 1994.
Il Consiglio di Stato affronta il tema dell’uso del cellulare durante l’esame di Stato. La decisione
ribadisce e innova, insieme, un principio che si proietta oltre la singola aula scolastica: la legalità
amministrativa non tollera eccezioni emotive o soggettive quando si tratta di garantire parità tra
candidati e affidabilità dell’esame pubblico. Per Palazzo Spada, l’esclusione del candidato sorpreso
con un secondo telefono è legittima, anche se il dispositivo non è stato usato per copiare o comunicare.
Ciò che rileva è la violazione del patto di fiducia che sorregge ogni prova pubblica: il rispetto delle
regole è di per sé condizione del merito. L’uso o il solo possesso occulto di un dispositivo elettronico
durante la prova mina la credibilità dell’intero sistema valutativo, e l’espulsione immediata diventa
quindi non solo lecita, ma doverosa.
Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 16 settembre 2025, n. 7341, in Guida al Diritto n. 45 del 2025, pag. 34