1. Non è qualificabile in termini di nullità civilistica il contratto stipulato al fine di eludere la
normativa fiscale, in quanto le conseguenze di un comportamento fiscalmente elusivo trovano di per
sé, nel sistema fiscale, un apparato sanzionatorio.
2. Gli atti negoziali compiuti dal contribuente a fini elusivi per beneficiare di un trattamento fiscale
più vantaggioso non sono nulli (salvo diversa previsione di legge), ma l’amministrazione finanziaria
ha il potere di riqualificarli prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dallo stesso per
assoggettarli ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile.
3. Nella materia contrattuale, l’abuso del diritto è configurabile allorchè il titolare di un diritto
soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità che contrastino con gli obblighi
di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte
contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri
o facoltà sono attribuiti (Sez. L, Sentenza n. 10568 del 07/05/2013 (Rv. 626199). In altri termini nella
materia contrattuale l’abuso del diritto verte sui rapporti tra le parti e non trova applicazione a tutela
di interessi terzi estranei alle parti, venendo in rilievo solo l’uso distorto di un potere connesso alla
titolarità di un diritto e non, come nel campo tributario, la tutela di un interesse pubblico proprio
dell’amministrazione finanziaria.
Cassazione civile, Sezione Seconda, ordinanza 02 febbraio 2023, n. 3170, in Foro Italiano, 2024, 1, 2, 599, con nota di Cristiano Cicero “L’abuso del diritto, tra regole di diritto civile e regole di diritto tributario”.