1.<>; 2. << mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4531 del 14/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020; Sez. 1, Sentenza n. 3373 del 15/06/1979; Sez. 3, Sentenza n. 248 del 12/01/1979; Sez. U, Sentenza n. 3989 del 15/09/1977)>>. (Nella specie, la Suprema corte, riformando la pronuncia di merito, ha confermato il principio, rilevando che la previsione della clausola di esclusiva inserita in un contratto di mediazione era stata oggetto di trattativa individuale, per cui si escludeva la relativa vessatorietà e la necessità della doppia sottoscrizione)
Cassazione civile, Sezione Seconda, 09 gennaio 2024, n. 673, in Foro Italiano, 2024, 1, 2, 419, con nota di Daniela Santarpia “Mediazione atipica, controllo contenutistico e tutela consumeristica: la saga continua”.