“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma
mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione
del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di
restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo
atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche
quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno
irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di
quanto convenuto”.
Cassazione civile., Sezioni Unite, Sentenza, 06 marzo 2025, n. 5968, in Guida al Diritto, 19, 24 maggio 2025 n. 5968, con commento di Giuseppe Finocchiaro “Integra titolo esecutivo l’impegno incondizionato alla restituzione del denaro – Risolte due questioni molto rilevanti su profili teorici, pratici e applicativi”.