1. L’indennizzo per arricchimento senza causa deve essere rapportato, nei limiti dell’arricchimento
ricevuto dall’ente richiedente, all’entità della diminuzione patrimoniale sofferta dall’appaltatore
corrispondente in concreto alle spese sostenute nonché ai costi effettivamente affrontati e
rigorosamente documentati per la realizzazione delle nuove opere aggiuntive. Non sono ammissibili
criteri parametrici che comprendano l’utile di impresa, poiché l’istituto è concepito in funzione
esclusivamente recuperatoria, non assicurando effetti sostanziali di corrispettività come in un’azione
contrattuale.
2. L’indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare
l’iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto,
sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno
subìto); ne consegue che l’esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può
pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito
a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l’esigenza restitutoria che
fonda l’istituto comunque non può neutralizzare l’inesistenza ovvero l’invalidità originaria o
sopravvenuta di quel rapporto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto
l’indennizzo nella misura dei prezziari regionali, inclusivi anche dell’utile di impresa e correlati al
valore delle opere quali risultanti al momento della perizia a distanza di 25 anni dall’esecuzione di
dette opere, così assicurando all’appaltatore il diritto ad ottenere il prezzo della sua controprestazione
ragguagliato al valore onnicomprensivo e attualizzato delle opere.
Cass. civile, Sezione Seconda, 29 luglio 2024, n. 21138, in Giurisprudenza Italiana, 2025,3,526, con nota di Paolo Gallo “Azione di arricchimento nei confronti della P.A.”.