“Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di
arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole
generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui
il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero
nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso
di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con
norme imperative o con l’ordine pubblico”. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di
merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in
via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale,
nonostante quest’ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione
dell’obbligo di buona fede da parte del convenuto).
Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza 05 dicembre 2023, n. 33954, in Nuova Giur. Civ., 2024, 2, 374, nota di Davide Achille “La sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa. Nihil sub sole novum”.