Edilizia ed Urbanistica

EDILIZA ED URBANISTICA:  1. Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Tolleranze costruttive – Novella normativa ex art. 34-bis, d.P.R. n. 380/2001 – Applicabilità retroattiva ai provvedimenti adottati precedentemente – Esclusione – Riproposizione di una di sanatoria alla luce della sopravvenuta disposizione -Ammissibilità. 2. Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Superamento soglia tolleranza del 2% – Variazione essenziale – Insufficienza -Verifica in concreto sulle particolarità delle opere abusive -Necessità.

1. Il c.d. decreto salva casa (d.l. 29 maggio 2024 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio
2024, n 105) che ha introdotto nell’art. 34-bis, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, i commi 1-bis), 1-ter),
2-bis), 3-bis) e 3-ter), in riferimento alle tolleranze costruttive ed esecutive, non può trovare
applicazione rispetto ai provvedimenti adottati precedentemente alla sua entrata in vigore; rimane
peraltro salva la possibilità per il comune di rivedere le proprie decisioni, rivalutando la domanda
(di sanatoria) originaria alla luce delle novità introdotte da tale novella normativa. (1).
2. Il mero superamento della soglia di tolleranza del 2% , applicabile ratione temporis, non risulta
sufficiente a configurare una variazione essenziale, dovendo il comune svolgere una verifica in
concreto sulle particolarità delle opere abusive, al fine di evidenziare le ragioni per cui l’intervento
difforme eseguito abbia comportato una variazione essenziale, meritevole di sanzione
ripristinatoria. (2).

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 2 aprile 2025, n. 2771.

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