Le opere abusive che siano state regolarizzate con condono edilizio – e non con accertamento di
conformità – non possono costituire il presupposto per ulteriori interventi edilizi. La sanatoria
straordinaria disciplinata al Capo IV della L. n. 47/85, richiamata dalle leggi n. 724/94 e n. 326/2003
(c.d. “condono edilizio”) ha natura del tutto eccezionale, consentendo il mantenimento di opere
edilizie, non altrimenti regolarizzabili, dietro pagamento di una sanzione, oltre che degli oneri
concessori: tale straordinaria sanatoria opera solo nel senso che viene evitata la demolizione dei
manufatti abusivi e ne viene consentita anche la circolazione giuridica, ma nulla di più, trattandosi di
manufatti realizzati in difformità dalla normativa edilizia ed urbanistica. In altre parole: il condono
edilizio non rende l’opera condonata legittima, ne evita solo la demolizione e ne consente il
trasferimento, che sarebbe altrimenti vietato; conseguentemente le opere condonate non possono
costituire il presupposto per la realizzazione di ulteriori interventi edilizi, che ne mutuano
inevitabilmente la natura illegittima: opinando diversamente si finirebbe per attribuire al titolo
edilizio rilasciato in sede di condono una sorta di “ultrattività indeterminata”, cioè una estensione
oggettiva e temporale che va ben al di là dei limiti indicati nella L. 47/85 (e dalle successive leggi che
hanno reso possibile la ripresentazione di domande di condono, i.e. la L. n. 724/904 e la L. n.
326/2003), limiti che nel caso della L. n. 47/85 consentivano di condonare solo le opere realizzate
prima del 1° ottobre 1983 e alla condizione che la domanda fosse presentata entro 30 novembre 1985,
poi prorogato fino al 31 marzo 1986. (1).
(1) Conformi: parzialmente: Corte cost. 23 luglio 2024, n. 142 che con riferimento alle “premialità
volumetriche” afferma che “il condono non elide la situazione di illiceità, ma opera unicamente su
due piani e in particolare «sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina
l’estinzione dei reati edilizi [e] su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione
in sanatoria (e l’estinzione dell’illecito amministrativo)» (sentenze n. 44 del 2023 e n. 70 del 2008).
Dalla limitata portata delle sanatorie straordinarie si ricava che l’immobile che ne è oggetto non può
giovarsi delle normative che riconoscono vantaggi edilizi che esorbitino dagli interventi di
manutenzione, ordinaria o straordinaria, e di ristrutturazione finalizzati alla tutela dell’integrità della
costruzione e alla conservazione della sua funzionalità.”
Difformi: Corte cost., 10 marzo 2017, n. 50 secondo cui “Il condono edilizio, invece, ha quale effetto
la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell’abuso, a prescindere dalla conformità delle
opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia.” richiamata da Corte cost. 4 luglio 2024, n.
119. Si veda altresì Corte cost. 19 giugno 2000, n. 238 che esclude l’esistenza di una differenza
generale e astratta tra edifici legittimamente esistenti e regolarmente assentiti fin dall’origine o con
successivo valido condono in sanatoria (conf. Corte cost. n. 529 del 1995)
Consiglio di Stato, Sezione Sesta Sentenza 22 gennaio 2025, n. 482.