Nel caso in cui il richiedente un provvedimento di sanatoria produca elementi probatori dotati di
alto grado di plausibilità in ordine all’epoca di realizzazione delle opere, grava
sull’amministrazione l’onere di fornire elementi di prova contraria, mediante un’adeguata attività
istruttoria. L’inversione dell’onere della prova, inoltre, si giustifica laddove l’amministrazione
intervenga in autotutela, su titoli in sanatoria già rilasciati, per ritenuta falsità delle dichiarazioni
rese dall’istante in ordine alla data di realizzazione delle opere, dal momento che l’anteriorità del
manufatto ad una certa data rappresenta un elemento costitutivo della legittimità dell’esercizio
dell’autotutela.
Nel caso di specie, a fronte di numerosi indizi forniti dall’istante in ordine all’epoca di realizzazione
del manufatto, l’amministrazione aveva: dapprima respinto l’istanza di condono; successivamente,
revocato il diniego e rilasciato il provvedimento di condono; infine, dichiarato nullo il titolo in
sanatoria e, contestualmente, adottato un nuovo provvedimento di rigetto dell’istanza.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2025, n. 1924; sez. VI, 8 novembre 2023, n. 9612.
Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, sentenza 21 luglio 2025, n. 596