Il principio di “immanenza” dell’abuso edilizio significa che l’abusività di un’opera illecita permane
sull’immobile in maniera persistente e ininterrotta, anche allorquando sia cessata la consumazione del
relativo reato, con la conseguenza che qualsivoglia sopraggiunta attività edilizia realizzata sull’opera
abusiva, ancorché materialmente “lieve” e persino se astrattamente integrante una mera
“manutenzione”, incidendo su una struttura abusiva e quindi persistentemente tale, siccome nelle
more neppure legalmente “sanata”, si traduce anche essa in una condotta abusiva, tanto da integrare
la “prosecuzione” dell’opera abusiva e quindi un nuovo reato.
Cass. Pen., Sezione II, Sentenza 7 aprile 2026, n. 12730, in Guida la Diritto n. 15 del 2026, pag. 44