Edilizia ed Urbanistica

EDILIZIA E URBANISTICA: 1. Edilizia e urbanistica – Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Opere di restauro e risanamento conservativo – SCIA –Impugnazione – Interesse ad agire – Presupposti: vicinitas e pregiudizio, concreto ed attuale – Concorrenza – Necessità. 2. Edilizia e urbanistica – Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – SCIA – Impugnazione – Interesse ad agire – Prova dello specifico pregiudizio, concreto ed attuale – Necessità. 3. Edilizia e urbanistica – Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Opere di restauro e risanamento conservativo – Diritti dei vicini – Violazione della privacy – Onere della prova grava sul ricorrente -Mancanza -Inammissibilità del ricorso.

1. Come ribadito nella decisione dell’Adunanza plenaria n. 22/2021, la mera vicinitas, pur necessaria
per dimostrare la legittimazione ad agire, non basta, infatti, da sola a far ritenere ammissibile il ricorso
di un soggetto avverso il titolo edilizio rilasciato per un area nei confronti della quale egli vanta un
rapporto di stabile collegamento, dovendosi altresì verificare se esiste un vantaggio concreto ed
attuale che il ricorrente potrebbe effettivamente trarre dalla caducazione del titolo edilizio contestato,
interesse che va valutato non genericamente, ma tenuto conto delle specifiche censure articolate in
atti.
2. In base a tali coordinate e dinanzi alla contestazione della sussistenza del suo interesse, l’originario
ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di subire un concreto pregiudizio dall’intervento
progettato dal Condominio e di avere un interesse attuale e diretto ad impedirne la realizzazione e a
rimuoverne eventualmente gli effetti.
3. Dagli atti di causa (e, in particolare attraverso le fotografie dei luoghi di causa e un calcolo
tridimensionale delle distanze tra gli edifici) è, invece, emerso che l’immobile del sig. Rocchi disti
ben 23 metri (estensione rilevante se rapportata alla conformazione del centro storico) dalla sede dei
lavori del Condominio, che si colloca, per di più, ad un’altezza superiore di due piani rispetto a quella
della sua abitazione e ciò finisce per confutare efficacemente tutti i profili di pregiudizio peraltro
genericamente rappresentati nel corso del giudizio dinanzi al T.a.r., sia quanto alla pretesa lesione
della privacy – poiché il punto di maggiore vicinanza e “visibilità” tra le due proprietà era già
costituito dai terrazzi che nei loro rispettivi preesistenti affacci non hanno subito alcuna modifica –
sia in relazione alla asserita sottrazione di luce e di aria o alla affermata perdita della visuale o del
valore dell’immobile, non ulteriormente specificate e anzi smentite anch’esse dall’effetto di
sostanziale razionalizzazione e sistemazione delle coperture del fabbricato e di miglioramento del
complessivo impatto visivo della costruzione determinato dall’intervento realizzato dal Condominio.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 05 maggio 2025, n. 3738

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