1. È illegittima l’ordinanza comunale diretta a contestare la sussistenza di un’ipotesi di lottizzazione
abusiva, laddove non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Invero, il potere
esercitato nell’occasione dall’amministrazione implica la valutazione di una fattispecie complessa,
contraddistinta da molteplici accertamenti di fatto ed articolate valutazioni di diritto, che
impongono il contraddittorio endoprocedimentale con l’interessato, anche al fine di escludere la
derubricazione della fattispecie. (1).
In motivazione, la Sezione ha precisato che gli elementi valutati potrebbero essere indicativi di meri
abusi edilizi e non di una vera e propria lottizzazione abusiva, al punto da imporre un doveroso
confronto endoprocedimentale tra il comune e gli interessati, in grado di condurre ad una potenziale
derubricazione delle opere abusivamente realizzate, quale fattispecie riconducibile nell’ambito
dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e non dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001.
2. Nella Regione Siciliana, la contestazione della sussistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva
presuppone il contraddittorio con i soggetti interessati nel rispetto delle particolari garanzie di cui
all’art. 12, l.reg. 21 maggio 2019 n. 7. Tale disposizione annovera, tra i diritti dei partecipanti al
procedimento, oltre alla visione degli atti ed alla presentazione di memorie e documenti, anche
l’audizione personale, della quale viene redatto verbale scritto allegato al fascicolo istruttorio e i
cui risultati devono essere valutati dall’amministrazione in sede di decisione. (2).
In motivazione, la Sezione ha evidenziato come il contraddittorio endoprocedimentale, malgrado il
carattere tendenzialmente vincolato del provvedimento repressivo, costituisca un profilo
particolarmente significativo, in quanto consente ai cittadini quel contatto diretto con
l’amministrazione potenzialmente idoneo a favorire la corretta regolamentazione del rapporto
amministrativo. Tale contatto, tuttavia, deve avvenire nel rispetto dei termini previsti per la celere
definizione del procedimento e, dunque, al di fuori di qualsivoglia prospettiva meramente dilatoria
che tramuterebbe il diritto in abuso.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 732; 3 giugno 2022, n. 4569; 18 marzo 2019, n. 1759;
30 luglio 2019, n. 5379. Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, che qualifica il provvedimento
di sospensione dei lavori e di inibizione di cessione dei terreni di cui all’art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380/2001
come avente natura cautelare e non sanzionatoria, l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non
sussiste: Cons. Stato, sez. VII, 18 aprile 2025, n. 3397; sez. II, 15 gennaio 2025, n. 313; sez. VI, 2 marzo
2023, n. 2217; sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1331; 29 dicembre 2022, n. 11620; sez. II, 12 febbraio 2021, n.
1271; 2 novembre 2020, n. 6758; 20 gennaio 2020, n. 466.
Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, sentenza 1 settembre 2025, n. 692