1. L’art. 4, comma 4, della L.R. Lazio n. 7 del 2017, che consente interventi di trasformazione edilizia
con mutamento della destinazione d’uso senza necessità del permesso di costruire in deroga, è
costituzionalmente illegittimo per violazione dell’autonomia comunale in materia di pianificazione
urbanistica. Questa disposizione, sia pure in via transitoria, sottrae alla valutazione del Consiglio
comunale il controllo sugli interventi edilizi derogatori, compromettendo il corretto esercizio della
funzione di pianificazione, essenziale per garantire un ordinato sviluppo del territorio e tutelare
interessi pubblici sovracomunali.
2. La funzione di pianificazione comunale rientra in quel nucleo di funzioni amministrative
intimamente connesse al riconoscimento del principio dell’autonomia dei comuni e non può essere
oltre misura compressa dal legislatore regionale, fino al punto da negarla. La competenza legislativa
regionale in materia urbanistica non può mai essere esercitata in modo che ne risulti vanificata
l’autonomia dei comuni, benché l’autonomia comunale non implichi una riserva intangibile di
funzioni, né escluda che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell’autonomia
municipale, essendo consentito in particolare alla legge regionale – fonte normativa primaria
sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali – di prevedere interventi in deroga a tali
strumenti. Infatti, il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi con la verifica e la
protezione di concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze
diffuse nel territorio. La pianificazione territoriale non è funzionale solo all’interesse all’ordinato
sviluppo edilizio, ma è volta anche al contemperamento di una pluralità di differenti interessi pubblici,
incidenti sul medesimo territorio, che trovano il proprio fondamento in principi costituzionali.
Nell’esercizio delle funzioni fondamentali di pianificazione urbanistica, l’autonomia comunale può
quindi essere compressa per esigenze di tutela di interessi generali che richiedano di essere curati a
un livello territoriale più ampio. La funzione pianificatoria spetta al comune, ma può essere attribuita
ad altri livelli di governo in ragione della dimensione sovracomunale dell’interesse tutelato e delle
sue esigenze di protezione unitaria. La dialettica istituzionale sottesa al principio di sussidiarietà
verticale impone di valutare, nell’ambito della funzione pianificatoria attribuita ai comuni, quanto la
legge regionale toglie all’autonomia comunale e quanto di questa residua, in nome di quali interessi
sovracomunali attua questa sottrazione, quali compensazioni procedurali essa prevede e per quale
periodo temporale la dispone. Le leggi regionali che comportino deroghe al principio di
pianificazione sono dunque soggette a un giudizio di proporzionalità con riguardo all’adeguatezza e
necessarietà della limitazione imposta all’autonomia comunale in merito a una funzione
amministrativa che il legislatore statale ha individuato come connotato fondamentale dell’autonomia
stessa. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5,
114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p, e sesto comma, e 118 Cost., l’art. 4, comma 4,
della legge reg. Lazio n. 7 del 2017. La disposizione censurata dal TAR Lazio dà attuazione all’art. 5,
comma 9, del D.L. n. 70 del 2011, come conv., che affida alle regioni il compito di approvare leggi
per incentivare, tra l’altro, la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente. Tuttavia, mentre la
norma statale in questione ha inteso consentire interventi sul tessuto edilizio esistente all’esclusivo
fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione di aree urbane degradate, la
disposizione censurata, subordinando l’ammissibilità degli interventi edilizi ivi previsti alla “previa
richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. 380/2001”, senza altro specificare,
consente, in attesa delle delibere del consiglio comunale e comunque sino al 19 luglio 2018,
l’esecuzione di interventi di trasformazione in assenza del permesso di costruire in assenza della
delibera del Consiglio comunale. Tale deroga contravviene alla scelta del legislatore statale, che ha
sottratto allo specifico potere regionale di allocazione ai sensi dell’art. 118, secondo comma, Cost. la
funzione di pianificazione comunale, stabilendo che questa rimanga assegnata, in linea di massima,
al livello dell’ente più vicino al cittadino. La disposizione censurata, infatti, da un lato certamente
condiziona la potestà pianificatoria comunale, perché consente interventi di ristrutturazione con
mutamento di destinazione d’uso senza necessità di ricorrere al permesso di costruire in deroga e
quindi in assenza di una verifica in sede consiliare in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico
da ritenere prevalente sulle previsioni dello strumento urbanistico. Nel procedimento per il rilascio
del permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14-bis t.u. edilizia, la delibera del Consiglio
comunale rappresenta infatti un momento essenziale: è in questa sede che si colloca la valutazione
circa l’opportunità di consentire lo scostamento dalla disciplina del piano regolatore o dei piani
attuativi. Dall’altro lato, le misure di semplificazione derogatoria previste dalla disposizione censurata
incidono in modo sproporzionato sulla funzione fondamentale dei comuni in materia di pianificazione
urbanistica, poiché ha esautorato i Consigli comunali, sia pure in via temporanea, da qualsiasi
valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi edilizi richiesti. Durante
il periodo transitorio, infatti, l’evidenziata sottrazione di determinanti interventi di trasformazione
edilizia alla valutazione del Consiglio comunale comporta il rischio di un aumento incontrollato del
carico urbanistico e degli insediamenti abitativi).
Corte Costituzionale – Sentenza 18 aprile 2025, n. 51, in Rivista Giuridica dell’Edilizia n. 4 del 2025, pag. 430, con note giurisprudenziali.