1. Nel procedimento di sanatoria edilizia ex art. 32 della L. n. 47 del 1985, il parere della
Soprintendenza, preposta alla tutela del vincolo, non costituisce un provvedimento autonomo, ma un
mero atto endoprocedimentale, pur se vincolante, che si inserisce nel procedimento, ex art. 35 della
L. n. 47 del 1985, di rilascio del titolo edilizio, che è di competenza esclusiva del Comune. Il parere
dell’ente di tutela integra, quindi, un atto endoprocedimentale la cui omissione si riflette
esclusivamente sulla legittimità del provvedimento finale di condono.
2. La Soprintendenza non ha poteri repressivi autonomi rispetto al (già rilasciato, nel caso di specie)
condono edilizio, sebbene il suo parere sia un passaggio obbligato e condizionante la validità del
titolo edilizio. È in ogni caso precluso, infatti, alla Soprintendenza l’esercizio diretto di poteri di
autotutela esecutiva, rispetto a un provvedimento di sanatoria già rilasciato dal (competente) Comune,
potendo la Soprintendenza (come il superiore Assessorato, qui parimenti appellanti) solo sollecitare
il Comune a esercitare il potere di autotutela – qualora ne ricorrano tutti i presupposti – in caso di
parere omesso o travisato. (Nella fattispecie de qua, infatti, il parere della Soprintendenza si inserisce,
in via endoprocedimentale, nel procedimento di condono edilizio di competenza dell’Amministrazione
comunale; laddove il Comune aveva (remotamente) accolto la domanda di condono rilasciando la
C. E. in sanatoria (nota prot. n. (…)).
3. In un ordinamento ispirato al principio di legalità, questo Collegio non ritiene possibile aderire
alla tesi dell’irrilevanza strutturale – id est dequotazione, alias sussumibilità nella fattispecie sanante
di cui all’art. 21-octies L. n. 241 del 1990 – del vizio di incompetenza (relativa o assoluta che sia),
giacché il principio di legalità costituzionalmente sotteso all’ordinamento amministrativo non
consente a qualsiasi ente o organo amministrativo di fare tutto ciò che sia giusto e legittimo, ma di
competenza altrui: deve, all’opposto, affermarsi che, per quanto “forte” sia l’interesse a essa sotteso,
l’attività svolta da un soggetto o da un organo incompetente è concettualmente da parificare – una
volta che il vizio di incompetenza sia stato fondatamente dedotto – all’attività amministrativa non
ancora esercitata, quella potendo essere svolta solo dall’ente e dall’organo cui l’ordinamento ha
attribuito la competenza a provvedere.
C.G.A. Sicilia, Sezione giurisdizionale, Sentenza 20 settembre 2024, n. 715, in Urbanistica e Appalti, gennaio – febbraio 2024, n. 1, p. 71, con nota di Francesca D’Angelo “Il provvedimento di condono edilizio emesso in difetto o in contrasto con il parere di compatibilità paesaggistica: regime e rimedi”.