1. Il Comune di Orta Nova, nel riesaminare la posizione della sig.ra Vece, ha correttamente applicato
l’articolo 907 del codice civile, il quale impone il rispetto di una distanza minima di tre metri dalle
vedute altrui, misurata sia in orizzontale che in verticale, come chiaramente statuito dalla
giurisprudenza di legittimità.
La ricorrente, al contrario, ha erroneamente invocato l’applicazione del metodo radiale per il calcolo
delle distanze, metodo che la giurisprudenza amministrativa e civile esclude in materia di vedute, ove
invece deve applicarsi il metodo lineare-ortogonale (si veda sul punto, inter alia, Cass. sentenza n.
10580/2019, nonché Cons. Stato n. 6438/2023, a sua volta confermativa di quanto già enunciato dal
Consiglio di Stato con la sentenza n. 4465/2020).
2. Quanto alla censura sul vizio di motivazione, il provvedimento di autotutela risulta adeguatamente
motivato in considerazione della violazione di norme inderogabili in materia di distanze legali e
dell’esigenza di conformarsi a un giudicato civile, che costituisce interesse pubblico fondamentale,
preminente e attuale.
3. La ricorrente non può invocare un legittimo affidamento nel mantenimento del permesso di
costruire, avendo essa stessa indotto in errore l’Amministrazione attraverso una rappresentazione
inesatta del rispetto delle norme civilistiche e delle sentenze civili emanate sulla vicenda in esame.
T.A.R. Puglia – Bari, Sezione Prima, Sentenza 22 ottobre 2025, n. 1180