Edilizia ed Urbanistica

EDILIZIA ED URBANISTICA: 1. Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Determinazione conclusiva – Inosservanza del termine di conclusione del procedimento – Irrilevanza – Ragioni 2. Edilizia e urbanistica – Accordo urbanistico ex art. 32, l.reg. Sicilia n. 19/2020 –Valore urbanistico aggiunto chiaro ed esplicitato nella motivazione -Necessità.

1. Nell’ambito della conferenza di servizi istruttoria, le conseguenze di legge circa il mancato
rispetto dei termini (ossia la formazione del silenzio assenso e l’inefficacia degli atti adottati dopo la
scadenza dei termini di cui all’art. 14-bis, comma 2, lettera c), legge 7 agosto 1990, n. 241)
pertengono ai pareri endoprocedimentali. Diversamente, la determinazione finale è adottabile anche
dopo il decorso del termine di conclusione del procedimento, in quanto l’amministrazione procedente
non perde, alla scadenza, il potere di provvedere, specie ove oggetto della conferenza sia la proposta
di un accordo urbanistico, per definizione non coercibile né perfezionabile tramite silenzio-assenso.
Pertanto, l’atto finale di esito negativo intervenuto dopo la scadenza dei termini non è per ciò solo
illegittimo o inefficace, non dovendosi confondere la decisione finale con i pareri
endoprocedimentali. (1).
In motivazione, la sezione ha precisato che, il decorso del termine per l’adozione della determinazione
conclusiva non è, tuttavia, privo di effetti, abilitando la parte interessata ad attivare i rimedi avverso
il silenzio, eventualmente dimostrando l’insorgenza di un danno da ritardo, e impedendo
all’amministrazione procedente, per converso, di tenere conto degli apporti endoprocedimentali
tardivi, in quanto “inefficaci”.
2. L’accordo urbanistico di cui all’art. 32, l.reg. Sicilia 13 agosto 2020, n. 19, finalizzato a
“facilitare” l’attuazione di interventi già previsti nel piano comunale o in un piano attuativo oppure
da prevedere in sede di approvazione dell’accordo, rappresenta una modalità alternativa di esercizio
delle competenze amministrative che, pur tenendo conto dell’interesse del “contraente” privato e
degli altri interessi coinvolti, deve essere giustificato dal perseguimento dell’interesse pubblico, il
quale non solo permea la disciplina, ma costituisce la stessa causa dell’accordo. Quest’ultimo,
pertanto, deve recare un “valore urbanistico aggiunto”, che deve essere chiaro ed esplicitato nella
motivazione, e non può essere compulsato laddove l’amministrazione ritenga che l’interesse pubblico
ad essa demandato sia meglio perseguibile mediante strumenti ordinari. (2).

TAR Sicilia – Catania, Sezione Quinta, Sentenza 11 novembre 2025 n. 3221.

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