Il fenomeno delle locazioni turistiche brevi non è riconducibile esclusivamente all’ordinamento civile
(avuto riguardo al contratto stipulato tra locatore e locatario), ovvero alla tutela della libertà di
iniziativa economica (connessa allo sfruttamento del bene), ma anche al governo del territorio;
pertanto, la regolamentazione del medesimo fenomeno rientra nella potestà legislativa delle Regioni
e, a cascata, nelle competenze amministrative assegnate dalla legge ai Comuni (nel caso di specie, il
Comune aveva adottato una modifica al Regolamento comunale e una variante generale al PUG, al
fine di limitare l’espulsione dal centro storico della residenza stabile a favore della residenza di breve
e brevissima durata).
Sentenza TAR Bologna, Sezione Seconda, 31 marzo 2025, n. 308