Nell’esaminare un’istanza di sanatoria ai sensi della l. n. 724/1994 e della l.reg. Sicilia n. 37/1985,
la Soprintendenza conduce un sindacato di compatibilità delle opere edilizie rispetto al vincolo
esistente sul territorio che, richiedendo valutazioni tecnico-discrezionali, deve estrinsecarsi in una
motivazione completa ed esplicativa delle ragioni della decisione. Ne consegue che il difetto di
motivazione integra un vizio sostanziale della funzione e non una mera insufficienza giustificativo formale della decisione, insuscettibile di integrazione postuma in sede giudiziale, mediante scritti
difensivi. (1).
Nel caso di specie, il C.g.a. ha ritenuto insufficiente la motivazione, riportata nel provvedimento di
diniego impugnato, secondo cui le opere oggetto dell’istanza di sanatoria “non sono compatibili con
la tipologia costruttiva dell’isola […] in quanto vanno ad appesantire l’aspetto architettonico
dell’immobile in oggetto”, nulla precisandosi in ordine alle ragioni della rilevata incompatibilità con
la struttura architettonica locale. Nei propri scritti difensivi, la Soprintendenza aveva chiarito che
l’incompatibilità del quarto piano con il rispetto del vincolo discende dal divieto, per i fabbricati
realizzati nella zona, di superare i tre piani. Al riguardo, il C.g.a. ha tuttavia precisato che, nel
processo amministrativo, l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo
discrezionale è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento (nella misura in
cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi
le concrete ragioni della determinazione assunta) oppure attraverso l’emanazione di un autonomo
provvedimento di convalida (art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990), dovendosi invece considerare
inammissibile un’integrazione mediante atti processuali o comunque scritti difensivi. Invero, il
giudice che escluda l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base di rationes decidendi che
non trovano fondamento nella relativa motivazione incorre nel vizio di ultrapetizione oltre che nella
violazione del principio di separazione dei poteri di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 16 agosto 2022, n. 7121.
Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, sentenza 1 settembre 2025, n. 693