Nei casi in cui la lesione discenda da una illegittimità provvedimentale accertata solo sul piano dei
vizi non sostanziali e, quindi senza il riconoscimento della fondatezza della pretesa sostanziale, il
danno può essere riconosciuto soltanto all’esito della riedizione dell’azione amministrativa che, se
esercitabile, consente di formulare il giudizio di spettanza del bene della vita. La scelta riservata alla
pubblica amministrazione va preservata al contempo anche nel risarcimento del danno da perdita di
chance nel quale il giudizio di spettanza del bene della vita assume ruolo centrale affinché tale posta
risarcitoria non venga utilizzata come escamotage per superare il riesercizio del potere pubblico. Nel
caso di specie il Consiglio di Stato ha ritenuto che non spetta il risarcimento del danno da illegittimo
rigetto della proposta di variante urbanistica, qualora l’annullamento sia dovuto a difetto di
motivazione, risultando il comune libero di riesercitare il potere e l’occasione non definitivamente
persa, sicché non spetta neanche il danno da perdita di chance.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 5 agosto 2025 n. 6930, in Guida al Diritto n. 36 del 2025, pag. 76, con commento di G. Pernice “Giudizio di spettanza del “bene vita” alla base della valutazione del danno”, pag.82