1. È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avverso gli atti
dell’organo straordinario di liquidazione del Comune in stato di dissesto finanziario con i quali viene
formulata una proposta transattiva ex art. 258 del d.lgs. n. 267/2000 senza riconoscimento del
privilegio previsto dagli artt. 2745 e s.s. c.c. per crediti di lavoro dipendente. (1).
2. La controversia relativa al mancato riconoscimento della natura privilegiata di un credito da
parte dell’organo straordinario di liquidazione del Comune in stato di dissesto finanziario verte su
una posizione giuridica soggettiva che assume la qualificazione di diritto soggettivo, sicché residua
una mera attività interpretativa di norme e non un sindacato sull’esercizio di un potere di scegliere
se riconoscere o meno la natura privilegiata del credito, con conseguente giurisdizione del giudice
ordinario.
(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 7 luglio 2025, n. 2146; T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria,
18 marzo 2025, n. 176; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2012, n. 5170; 17 maggio 2012, n. 2824.
Difformi: C.g.a., sez. giur., 20 giugno 2025, n. 496 secondo cui l’atto che decide sull’ammissione alla massa
passiva si configura, come un provvedimento amministrativo a contenuto autoritativo, intervenuto all’esito di
un procedimento istruttorio, comprendente l’acquisizione di controdeduzioni e con una motivazione formale”
e che “Tale deliberazione non si configura quale espressione di una funzione meramente contabile, né quale
regolazione paritaria di rapporti giuridico-patrimoniali tra enti, ma costituisce, piuttosto, un provvedimento
autoritativo, espressione del potere amministrativo di accertamento e liquidazione della massa passiva,
disciplinato dagli articoli 254 e 256 del d.lgs. n. 267/2000”, con conseguente affermazione della giurisdizione
del giudice amministrativo e non della Corte dei conti.
T.A.R. Sicilia – Palermo, Sezione Seconda, Sentenza, 11 settembre 2025, n. 2027