1. Va esclusa la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare in sede giurisdizionale un atto
emesso da un organo dello stesso ente al quale essi appartengono (sindaco, giunta comunale e
consiglio comunale), ad eccezione dei casi in cui le censure proposte siano rivolte a contestare lesioni
della propria sfera giuridica o della propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente medesimo,
ovvero a contestare la modifica della composizione dell’organo e il relativo funzionamento, ma
sempre in relazione ad un interesse connesso alla propria sfera giuridica o alla propria posizione
all’interno dell’organo o dell’ente. (1).
2. La libera scelta del consigliere comunale di abbandonare il gruppo consiliare al quale era
originariamente iscritto, costituzionalmente (e statutariamente) garantita, non può, quindi,
evidentemente comportare la perdita delle prerogative che sono riconosciute solo ai membri dei
gruppi consiliari; sicché si rivela essenziale la possibilità di confluire in un gruppo misto, anche
unipersonale, attraverso il quale svolgere appieno le funzioni proprie del munus di consigliere. (2).
(1) Conformi: T.a.r. per la Calabria, sez. II, 4 febbraio 2025, n.229; T.a.r. per la Campania, Salerno,
sez. I, 3 luglio 2024, n.1439; T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 7 giugno 2024, n. 303; T.a.r. per la
Basilicata, sez. I, 13 febbraio 2016, n. 104; T.a.r. per la Lombardia, sez. II, 24 aprile 2013, n. 1067;
T.a.r. per la Puglia, sez. III, 11 marzo 2010, n. 700.
T.A.R. Calabria, Sezione Prima, Sentenza 13 ottobre 2025, n. 1621