1. Va accolto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza che ordini la restituzione del fondo oggetto
di decreto di esproprio annullato in sede giurisdizionale e che sia stato alienato a terzi nelle more
del giudizio impugnatorio, qualora l’avente causa sia consapevole che la procedura espropriativa
era oggetto di contestazione giudiziale, non ravvisandosi il presupposto della buona fede ex art. 2038
c.c. per fare salvo l’acquisto. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che l’art. 2652, n. 6, del cod. civ., nella parte in cui implica
l’efficacia processuale della trascrizione delle domande giudiziali non si applica al ricorso proposto
per l’annullamento giudiziale del provvedimento di espropriazione in quanto la disposizione rimanda
ai vizi degli atti di autonomia privata e non i tradizionali vizi di legittimità dei provvedimenti, tenuto
anche conto dei principi di stretta tipicità legale sotteso al sistema della trascrizione immobiliare e
dell’esigenza, ad esso correlata, di certezza dei traffici (Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2022, n. 1289).
In sentenza si è aggiunto che, quando è prevista la trascrizione delle domande, agli effetti dell’art.
111 c.p.c., il processo si considera pendente (ai fini della opponibilità della sentenza agli aventi causa
dal convenuto) non con la notificazione della citazione, ma con la trascrizione della domanda;
correlativamente il diritto controverso si considera trasferito solo dal momento della trascrizione del
titolo di acquisto, non già dal momento della manifestazione del consenso delle parti. Ne consegue
che la sentenza pronunciata contro l’alienante è sempre opponibile ai terzi che abbiano trascritto il
proprio titolo di acquisto dopo la trascrizione della domanda, mentre è inopponibile a quelli che hanno
trascritto prima.
2. La trascrizione del decreto di esproprio non è funzionale alla produzione degli effetti di cui all’art.
2644 c.c. ma ha solo l’effetto di trasformare i diritti reali o personali di terzi sulla cosa in diritto di
credito sull’indennità liquidata all’espropriato e, pertanto, non può fungere da criterio di risoluzione
dei conflitti tra più aventi causa dal medesimo dante causa e non può integrare l’eccezione di cui
all’articolo 111, comma 4, c.p.c. (2).
La sezione ha precisato che la ragione giustificatrice di tale attenuata efficacia della trascrizione del
decreto di esproprio è ravvisata nella circostanza per cui l’acquisto del diritto in capo all’espropriante
è svincolato dalla titolarità del diritto da parte dell’espropriato.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 2 luglio 2025, n. 5723