In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, la controversia relativa alla procedura di mobilità esterna per passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni, poiché tale procedimento comporta una mera modificazione
soggettiva del rapporto di lavoro preesistente e non l’instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo
mediante procedura concorsuale.
Il principio di diritto delineato dalle sezioni Unite si spinge oltre le ricostruzioni tradizionali e rimette
ordine in uno degli ambiti più incerti del pubblico impiego privatizzato: dove si colloca il confine tra
attività gestionale e attività amministrativa in senso stretto? La Corte chiarisce che la mobilità
volontaria non assume mai la natura di procedura concorsuale, neppure quando l’amministrazione la
struttura attraverso bandi o avvisi. Il tratto distintivo è la continuità del rapporto giuridico: il
lavoratore non entra per la prima volta nella pubblica amministrazione, ma si sposta da un ente
all’altro mediante una cessione del contratto, che conserva la sua natura negoziale. Da questo
presupposto deriva la conclusione cruciale: la giurisdizione va al giudice ordinario perché si discute
di posizioni di diritto soggettivo, non di interessi legittimi. L’innovazione sta nella capacità delle
Sezioni Unite di sciogliere definitivamente il nodo legato agli atti presupposti. La Corte afferma che,
anche se l’amministrazione adotta regolamenti o criteri organizzativi, il giudice ordinario può
disapplicarli quando incidono su diritti soggettivi del lavoratore. Non serve più una distinzione
artificiosa tra atti “macro” e atti “micro”, perché ciò che conta non è la veste formale dell’atto, ma la
sua funzione nella dinamica del rapporto di lavoro. Così la giurisprudenza supera quelle zone grigie
in cui il contenzioso oscillava tra i due giudici, aumentando incertezza e durata dei processi.
Cass., Sezioni Unite Civili, Ordinanza 25 novembre 2025, n. 30836, in Guida al Diritto n. 49/50 del 2025, p. 13, commento di L. Biarella: “Mobilità enti pubblici: atto negoziale su cui decide il giudice ordinario”.