1. Il giudice amministrativo è legittimato a proporre rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la
risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che,
ammettere un controllo in via preventiva sulla giurisdizione, già attribuito, in via successiva, alla
Corte di cassazione, dall’art. 111, comma 8, Cost., risulta in linea con le esigenze di effettività della
tutela giurisdizionale, configurandosi il rinvio come strumento che, tramite l’enunciazione di un
principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri,
nei quali si ponga la medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito di
giurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione di merito.
2. In tema di conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, anche dopo la
modifica dell’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, operata dall’art. 20 l. 5 agosto
2022, n. 118 ‘ che ha reso vincolata la scelta del direttore generale al candidato collocato al primo
posto della graduatoria ‘ la procedura non integra un pubblico concorso in senso tecnico: essa non è
finalizzata né all’assunzione del dipendente, né ad una progressione verticale in area o fascia diversa,
ma al solo conferimento di un incarico dirigenziale a termine in seno all’unico ruolo della dirigenza
sanitaria. Ne consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione, non trova applicazione l’art. 63, comma
4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le relative controversie restano devolute alla giurisdizione del
giudice ordinario ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
Cass. civ., Sezione Un., Sentenza 20 febbraio 2026, n. 3868, in Guida la Diritto n. 17 del 2026, pag. 38, con commento di E. Basilico: “Dubbi sul rinvio pregiudiziale da parte dei giudici amministrativi”, pag. 50