Giurisdizione, Pubblico impiego

PUBBLICO IMPIEGO – GIURISDIZIONE: 1. Pubblico impiego – Stabilizzazione mediata – Giurisdizione amministrativa – Sussiste – Ragioni. 2. Pubblico impiego – Stabilizzazione mediata – Giurisdizione amministrativa – Sussiste – Ragioni.

1. La procedura di stabilizzazione del personale precario è assimilabile a un concorso, con
conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo, qualora implichi
l’espletamento di una vera e propria selezione tra i candidati, per titoli e colloquio, con l’attribuzione
di punteggi in relazione ai titoli posseduti e alla prova orale, la formazione di una graduatoria di
merito e la conseguente stabilizzazione dei vincitori (cd. stabilizzazione mediata), non venendo in
rilievo una mera verifica di requisiti predeterminati ex lege (cd. stabilizzazione diretta), ma una
valutazione comparativa dei candidati, con conseguente spendita di un potere discrezionale
dell’amministrazione. (1).
2. L’impugnativa di un atto di autotutela riferito a una procedura di stabilizzazione del personale
effettuata mercè la valutazione dei titoli, l’espletamento di prove orali e la formazione di una
graduatoria, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, non rilevando gli effetti
(caducanti) prodotti dall’atto di autotutela sul contratto di lavoro, ma unicamente l’esercizio del
potere pubblicistico di annullamento della procedura selettiva, stante la consequenzialità necessaria
tra i due momenti. (2).
In motivazione, la sezione richiama la giurisprudenza formatasi relativamente al rapporto tra
annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, prima che su tale problematica intervenisse il
legislatore con l’art. 122 del d.lgs. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) e l’orientamento
da ultimo affermatosi che aveva ricostruito il rapporto tra annullamento dell’aggiudicazione e sorte
del contratto facendo riferimento alla caducazione automatica dello stesso, partendo dall’assunto
della consequenzialità necessaria tra i due momenti (Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2006, n. 12629;
Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465; sez. VI, n. 2332 del 2003; sez. V, n. 677 del 1998). Ha
altresì ricordato la recente pronuncia della sezione secondo la quale, nel caso in cui l’annullamento
giurisdizionale travolga l’intera procedura di affidamento del contratto, oltre al provvedimento di
aggiudicazione, si determini l’automatico travolgimento o caducazione anche del contratto stipulato
con l’illegittimo aggiudicatario (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n. 589).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2025 n. 31; sez. III, 15 giugno 2020, n. 3801.

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 21 ottobre 2025, n. 8141.

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