La sentenza di primo grado che ha erroneamente dichiarato l’improcedibilità del ricorso, per aver
escluso la permanenza dell’interesse del ricorrente, è nulla; conseguentemente la causa deve essere
rimessa al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, c.p.a.
Consiglio di Stato – Sezione Sesta – Sentenza 23 dicembre 2025, n. 10239, in Giurisprudenza Italiana n. 2 del 2026, pag. 297, con commento di C. Contessa “Annullamento con rinvio ed errore palese nella declaratoria di improcedibilità”