Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: 1. Giustizia amministrativa – Esercizio di poteri riconducibili, nemmeno in via indiretta, alle funzioni pubblicistiche dell’amministrazione –Giurisdzione esclusiva ex art. 133 c.p.a. – Esclusione. 2. Giustizia amministrativa – Revisione prezzi – Spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico Giurisdzione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. –Sussiste.

1. Un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 133 c.p.a. esclude dalla giurisdizione
esclusiva le vicende in cui la materia del contendere non involga l’esercizio di poteri riconducibili,
nemmeno in via indiretta, alle funzioni pubblicistiche dell’amministrazione. E infatti, l’attinenza della
vicenda ad interessi di ordine pubblicistico – in qualche misura sempre implicati nell’agire della
Pubblica amministrazione – non è sufficiente a risolvere il problema del riparto della giurisdizione,
perché quel che veramente conta è stabilire se, in funzione del perseguimento di quell’interesse,
l’amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia, in relazione – si intende – allo
specifico oggetto del contenzioso portato dinanzi al giudice. (conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia,
Sez. I, 2 maggio 2025, n. 194).
2. L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che assegna al giudice amministrativo la giurisdizione
esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, deve, infatti, essere letto alla luce del
principio secondo cui tale giurisdizione sussiste soltanto laddove la P.A. mantenga una posizione di
supremazia rispetto all’operatore economico e, sia, quindi, sia ravvisabile la spendita, almeno
indiretta, di potere pubblicistico. Se il contenuto della clausola di revisione esprime e quindi implica
la persistenza di una discrezionalità, vale a dire di una posizione di potere, dell’autorità
amministrativa, si rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; se invece il
contenuto della clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del
contratto, deve riconoscersi la corrispondenza a tale obbligo di un diritto soggettivo dell’appaltatore,
così da confluire nella giurisdizione ordinaria. (conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 2
maggio 2025, n. 194).

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 4 dicembre 2025, n. 9465, in Guida al Diritto n. 7 del 2026, pag. 86, con commento di C. Ponte: “E’ il contenuto delle specifica clausola che decide la competenza del giudice”, pag. 90

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