1. La decisione sulla competenza, pur assunta in sede di impugnazione in via definitiva, non ostacola
la potestà del giudice di primo grado di dubitare della legittimità costituzionale della norma che
disciplina il riparto di competenza. In linea di principio, il giudice indicato competente (nel caso di
specie: dal Consiglio di Stato), ben potrebbe a propria volta rimettere in discussione la questione sulla
competenza qualora gli sorgessero dubbi in ordine alla legittimità costituzionale della norma che
quella competenza ad esso attribuisce. Pertanto, nell’ipotesi in cui una questione di legittimità
costituzionale sia stata già sollevata, nell’ambito della medesima controversia, dal giudice di primo
grado antagonista, occorre concludere che la decisione del giudice di appello, con la quale quel
giudice rimettente è stato spogliato della competenza pur nelle more della decisione della Corte
costituzionale, non recide il vincolo di rilevanza. Il giudizio principale deve infatti svolgersi sul
presupposto dell’individuazione del giudice competente, il che forma oggetto delle sollevate questioni
di legittimità costituzionale.
2. La riserva di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio per le controversie aventi ad
oggetto i provvedimenti emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di giochi pubblici
con vincita in denaro, di cui all’art. 135, comma 1, lett. q-quater), del c.p.a., non determina un
irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia
amministrativa e rispetta i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione,
nonché la necessità di una visione unitaria della gestione del settore.
Corte Costituzionale – Sentenza 24 gennaio 2025, n. 5, in Foto Italiano, n. 7-8, Parte Prima, pag. 1945, con nota di richiami