1. Non sono devolute al giudice amministrativo le azioni risarcitorie promosse da un privato nei
confronti di un altro privato (anche se concessionario di pubblico servizio) per il ristoro dei
danni asseritamente derivati dalla illegittima risoluzione del contratto di trasporto di energia
elettrica, posto che la causa petendi consiste nella lesione di una situazione soggettiva di fonte
negoziale.
2. La legittimazione ad agire presuppone, sul piano sostanziale, che l’interesse legittimo sia
connotato dai requisiti della personalità e dell’attualità, con la conseguenza che l’ampliamento o
la compressione del patrimonio giuridico del legittimato deve derivare direttamente
dall’esercizio del potere amministrativo; pertanto, non sussiste la legittimazione al ricorso per
gli aventi causa del titolare dell’interesse legittimo (nella specie, cessionari del credito ammesso
al fallimento) che, rimanendo estranei all’esercizio del potere, non possono surrogarsi
nell’iniziativa giudiziale, né ai sensi dell’art. 2900 c.c., né sulla base di un negozio di diritto
privato.
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza 24 novembre 2024, n. 9333, in Foto Italiano, n. 5 del 2025, Parte Terza, pag. 224, con nota di richiami