1. Presupposto essenziale per l’esperibilità dell’azione avverso il silenzio inadempimento è la
sussistenza della giurisdizione del G.A. in quanto l’art. 117 c.p.a. è norma sul rito, che regola ma non
fonda la giurisdizione, per affermare la quale deve farsi riferimento agli ordinari criteri di riparto.
L’azione contro il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. non è pertanto esperibile avverso
qualsiasi tipologia di inerzia dell’amministrazione, ma solo quando l’obbligo di provvedere implichi
l’esercizio di una potestà autoritativa. La possibilità di contestare davanti al giudice amministrativo il
silenzio serbato dall’amministrazione costituisce, infatti, uno strumento processuale che non
determina un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendosi avere
riguardo invece, in ordine al riparto, alla pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia
amministrativa.
2. È principio consolidato quello secondo cui in tema di prestazioni patrimoniali imposte aventi natura
tributaria, ai fini del riparto della giurisdizione occorre distinguere tra l’impugnativa di atti generali
(o a contenuto normativo), che fissano i criteri per la determinazione delle prestazioni pecuniarie, e
l’impugnazione di concreti provvedimenti con i quali l’amministrazione determina l’ammontare della
prestazione e/o ne impone l’esecuzione, atteso che nel primo caso gli atti costituiscono espressione di
potestà discrezionale e incidono su posizioni di interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice
amministrativo, laddove s’impugnino le operazioni dell’amministrazione per denunciarne i vizi tipici
previsti dagli articoli 2 e seguenti della legge n. 1034 del 1971 e ora dall’articolo 7 del codice del
processo amministrativo
3. L’art. 7 dello Statuto del contribuente secondo cui la natura tributaria dell’atto non preclude il
ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti, comporta, salvo
espresse previsioni di legge, una naturale competenza del giudice amministrativo sull’impugnazione
di atti amministrativi a contenuto generale o normativo, come i regolamenti e le delibere tariffarie,
atti (aventi natura provvedimentale) che costituiscano un presupposto dell’esercizio della potestà
impositiva e in relazione ai quali esiste un generale potere di disapplicazione del giudice cui è
attribuita la giurisdizione sul rapporto tributario.
Al di fuori dell’area delle controversie riservate alla giurisdizione del giudice tributario, sono
impugnabili davanti al giudice amministrativo i regolamenti governativi, ministeriali o di enti locali
che istituiscono o disciplinano tributi di qualsiasi genere, in quanto concernenti interessi legittimi. il
carattere esclusivo della giurisdizione tributaria peraltro non consente che atti non impugnabili in tale
sede siano devoluti, in via residuale, ad altri giudici, secondo le ordinarie regole di riparto della
giurisdizione.
4. Il dovere generale di riconoscere la rimozione per annullamento di un atto generale o presupposto,
con conseguente ripristino ex tunc della situazione giuridica preesistente, prescinde dall’estensione
del giudicato ai soggetti che non hanno assunto la qualità di parti nel giudizio, sia che il giudicato di
annullamento di atti generali o indivisibili si estende a tutti i soggetti interessati, pur non aventi qualità
di parte.
5. In caso di proposizione di un interpello ordinario, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) della legge
n. 212 del 2000, la competente Direzione può chiedere al contribuente di integrare la documentazione
esibita se necessario ai fini dell’inquadramento corretto della questione e della compiutezza della
risposta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a
decorrere dalla data di ricezione, da parte dell’ufficio, della documentazione integrativa consegnata o
spedita con le stesse modalità dell’interpello. La risposta deve essere notificata o comunicata al
contribuente, anche telematicamente, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza all’ufficio
competente o entro 60 giorni dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa.
Se l’Agenzia non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal
contribuente.
6. Il parere espresso dall’Agenzia sull’interpello ordinario, ex art. 11, comma 1, lett. a) della legge n.
212 del 2000 non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell’Agenzia,
invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori
difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati
coincidano con quelli rappresentati nell’istanza. Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non
coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti
vincolanti per l’Agenzia.
7. Rispetto alla proposizione di un interpello, ex art. 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212 del
2000, non è configurabile il silenzio inadempimento, prevedendo lo Statuto del contribuente una sorta
di silenzio assenso, aventi effetti rispetto alla successiva attività impositiva, nei termini di seguito
specificati.
8. Il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi che costituiscono il
presupposto dell’imposizione, anche se non a contenuto normativo o generale, è espressione di un
principio generale dell’ordinamento, fissato dall’art. 5 della L. n. 2248 del 1865, allegato E, e già
presente nell’ordinamento anche prima dell’espresso riconoscimento – operato dall’art. 12, comma 2,
della L. n. 448 del 2001, con l’introduzione del nuovo testo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – di
un generale potere di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre
giurisdizioni.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 18 febbraio 2025 n. 1321, in Foro Italiano, n. 6 del 2025, Parte Terza, pag. 285, con nota di richiami