1. L’art. 28, 2 comma, c.p.a., subordina l’ammissibilità dell’intervento litisconsortile alla condizione
che il cointeressato non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, affinché tale intervento non
si risolva in un’elusione del termine per impugnare, senza che vi sia più la necessità di convertire tale
intervento in ricorso autonomo. L’intervento litisconsortile non è soggetto ad alcun limite con
riguardo all’attività assertiva, ma può essere spiegato solo in un giudizio che si trova in primo grado,
in quanto, nel giudizio di appello, lo stesso è precluso del divieto di cui all’art. 104, 1 comma, c.p.a.
2.L’art. 28, comma 2, c.p.a., va interpretato nel senso che – nel giudizio proposto da altri avverso un
atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari – è inammissibile l’intervento
adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo.
Consiglio di Stato, (Adunanza Plenaria), Sentenza 29 ottobre 2024, n. 15, in Giurisprudenza italiana, 2025,3,543, con nota di Paolo Patrito “L’intervento del cointeressato nel processo amministrativo”.