Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: 1. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Ricorso –Annullamento provvedimento impugnato in via di autotutela – Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Ricorso – Annullamento atto impugnato in via di autotutela –Improcedibilità dell’azione di annullamento – Conversione dell’azione in accertamento illegittimità – Interesse alla decisione di accertamento -Sussiste – Ragioni.

1. Deve ritenersi sussistente la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento di un atto di diffida
derivante, non già dall’intervenuta ottemperanza, ma dal successivo atto di ritiro della stessa, a
condizione di interpretare e qualificare tale atto come annullamento d’ufficio, ovvero di esercizio di
un potere di secondo grado, finalizzato a rimuovere l’atto (illegittimo) in precedenza adottato. (1).
Nella fattispecie il Consiglio di Stato, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha ritenuto
che il ritiro in autotutela, per insussistenza dei presupposti, del procedimento sanzionatorio avviato
dall’ARPA non potesse che comportare l’Illegittimità della previa diffida, con la conseguenza che
l’atto di ritiro della diffida doveva fondarsi, non già sull’asserita ottemperanza, ma sull’illegittimità
della stessa.
2. Alla qualificazione dell’atto di ritiro della diffida adottato dall’amministrazione – nella fattispecie
l’ARPA -come atto di autotutela consegue la conversione dell’azione di annullamento, ex art. 32, co.
2, c.p.a., in azione sull’accertamento dell’illegittimità dell’atto di ritiro, nella parte in cui, pur
eliminando la precedente diffida, ne conferma la legittimità, sussistendo un interesse ad accertare
tale illegittimità, non solo ai fini risarcitori, ma anche conformativi della futura attività ispettiva. La
fondatezza di detta azione è resa manifesta dall’intervenuto atto di autotutela. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 2025, n. 3996.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 2025, n. 3996.

Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 22 luglio 2025, n. 6484

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