Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: 1. Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Parere – Richiesta di riesame – Ammissibilità – Limiti – Negli stessi casi di revocazione del d.P.R. decisorio. 2. Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Parere – Richiesta di riesame – Limiti – Inammissibile se fondata su divergenza di fonti normative. 3. Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Parere – Richiesta di riesame – Revocazione – Differenze e analogie.

1. Il rimedio del riesame dei pareri resi sul ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso in
particolari ipotesi, tra cui quella in cui sarebbe consentita, ai sensi dell’art. 395 c.p.c. e
dell’art. 15 del d.P.R n. 1199 del 1971, la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica
decisorio, essendo irragionevole ed in contrasto col principio di economia dei mezzi giuridici che
quanto ammesso per il decreto presidenziale decisorio non possa esserlo per il prodromico parere del
Consiglio di Stato.
2. Le sezioni consultive del Consiglio di Stato hanno confermato la normale inammissibilità della
richiesta di riesame del parere del Consiglio di Stato ed hanno tuttavia identificato e precisato i casi
in cui, in via eccezionale, la revisione del parere può essere ammessa. È stato così affermato che non
può essere ritenuta ammissibile una richiesta di riesame che risulti fondata soltanto su di una
divergenza interpretativa di fonti normative, comportando la funzione giustiziale del ricorso
straordinario la normale irretrattabilità della relativa decisione, alla pari delle sentenze, se non nei
casi limitati ed eccezionali di revocazione.
3. Il riesame dei pareri resi sul ricorso straordinario al Capo dello Stato è un istituto non previsto dalla
legge, ma introdotto in via pretoria dalla prassi del Consiglio di Stato. La richiesta di riesame si
appunta su un atto ancora non definitivo (qual è il parere del Consiglio di Stato), mentre la
revocazione si riferisce alla decisione definitiva (costituita dal decreto del Presidente della
Repubblica). Nondimeno, entrambi gli istituti sono accomunati dal limite del principio del ne bis in
idem, e da una sostanziale analogia: l’istituto del « riesame » condivide della revocazione i
presupposti, le condizioni e i limiti di applicabilità, trattandosi di una sorta di « revocazione »
anticipata, anteriore alla definizione del ricorso straordinario con il decreto del Presidente della
Repubblica. La fondamentale caratteristica di entrambi gli istituti consiste nella natura eccezionale e
residuale, trattandosi di strumenti di « chiusura del sistema », intrinsecamente straordinari, la cui
applicazione soggiace a criteri di stretta interpretazione.

Consiglio di Stato – Sezione Prima – Parere 3 marzo 2025, n. 149

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