Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Danno da ritardo nell’esecuzione di un giudicato che riconosca alla parte privata la spettanza di un’utilità sostanziale –Risarcibilità del danno ingiusto -Ammissibilità.

Al danno da ritardo nell’esecuzione di un giudicato che riconosca alla parte privata la spettanza di
un’utilità sostanziale, consistente nella conservazione della destinazione residenziale del terreno,
inscalfibile dalla successiva attività pianificatoria del comune, pena la violazione del giudicato
stesso, non possono essere applicati i principi elaborati in materia di risarcibilità del danno da
ritardo ex art. 2-bis della l. n. 241 del 1990 (in particolare, la prova della spettanza del bene della
vita richiesto); infatti, la spettanza del bene della vita è ormai attestata dal giudicato, sicché
l’intempestiva attribuzione del bene in questione, mediante la riedizione del potere di pianificazione
urbanistica, integra un danno ingiusto suscettibile di risarcimento.

Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 23 luglio 2025, n. 6558

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