In presenza di una richiesta di rinvio “obbligatorio” alla Corte di giustizia, è configurabile, in capo
al giudice di ultima istanza, non un “obbligo di rinvio automatico” tout court, ma un
“obbligo di pronunciare sulla richiesta di rinvio e di motivare” sulle circostanze che lo escludono,
secondo la consolidata giurisprudenza europea su acte clair, acte éclairé e avendo riguardo
alla rilevanza della questione indicata dalle parti come pregiudiziale. (1).
In motivazione il Consiglio di Stato ha dunque precisato che non sussistevano nell’ipotesi di specie i
presupposti per il rinvio alla Corte di giustizia UE relativamente alla questione della compatibilità
con il diritto eurounitario della facoltà dell’amministrazione di sottoporre a verifica sulla persistenza
dei requisiti psicoattitudinali l’appartenente alle Forze di Polizia, con conseguente cessazione del
servizio in ipotesi di ritenuta inidoneità, essendo stata la questione già affrontata da Cons. Stato,
Ad. plen., 29 marzo 2023, n. 12 . Con tale sentenza l’Adunanza plenaria ha formulato le seguenti
conclusioni: “al primo quesito posto dall’ordinanza di rimessione va data risposta nel senso che
l’inidoneità attitudinale sopravvenuta non rientra nelle previsioni di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 339 del
1982 e di conseguenza non dà luogo al passaggio del dipendente della Forza di Polizia ad altrui ruoli
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, ma è causa di
cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 129 t.u. impiegati civili dello Stato” ed al secondo
quesito che “è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità di tale disciplina come pure di
eventuale contrarietà al diritto euro-unitario”. Infatti l’Adunanza plenaria ha al riguardo escluso la
contrarietà della disciplina in esame con il diritto dell’Unione europea e, segnatamente, con la
direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il Considerando 18 delle
direttiva, precisa infatti che “La presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze
armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di
lavoro persone che non possiedono i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che
possono essere chiamate ad esercitare in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il
carattere operativo di siffatti servizi” ; inoltre, secondo la citata sentenza, il requisito attitudinale, la
cui perdita comporta la cessazione del rapporto di lavoro dell’appartenente alla Forza di Polizia, è
caratteristica della persona ben diversa da quelle indicate dall’art. 1 della direttiva quali profili di
possibile discriminazione del lavoratore, vale a dire la sua religione, le sue convinzioni personali,
gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
(1) Conformi: Corte di giustizia, grande sezione, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, che ha confermato e precisato
quanto statuito nella sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. (283/81, EU:C: 1982:335) e con cui la Corte ha
ulteriormente chiarito che la motivazione del Giudice nazionale «deve far emergere o che la questione di diritto
dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della
disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di
tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta al giudice nazionale di ultima
istanza con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» . Con la successiva ordinanza 15
dicembre 2022, C- 597/21 (relativa alla questione deferita con ordinanza Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2022,
n. 2545) la Corte ha ulteriormente precisato che «l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che
un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può
astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la
propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza
tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata
in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua
interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione. Tale giudice nazionale non è
tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte
adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una
valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici
nazionali in parola e alla Corte». Cfr., quanto alla giurisprudenza amministrativa, ex multis Cons. Stato, sez.
V, 2 luglio 2025, n. 574 e 5 aprile 2024, n. 3164.
Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 17 luglio 2025, n. 6325