In tema di azione collettiva di cui al D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, proposta avverso i ritardi nella
formalizzazione delle domande di protezione internazionale, l’oggetto del sindacato giurisdizionale
non è la legittimità dei singoli provvedimenti, ma la verifica – in chiave funzionale e sistemica –
dell’idoneità dell’assetto organizzativo complessivamente predisposto dall’Amministrazione a
garantire, in via ordinaria, il rispetto del termine di cui all’art. 26, comma 2-bis, D.Lgs. 28 gennaio
2008, n. 25; sicché il giudice, accertata la disfunzione, ordina il ripristino dell’efficienza del servizio
entro un congruo termine, nei limiti delle risorse già assegnate, senza poter imporre specifiche scelte
organizzative.
TAR Veneto, Sezione Terza, sentenza 18 marzo 2026 n. 617, in Guida al Diritto n, 17, pag. 35