1. Ricorre il vizio di nullità della sentenza, che impone il rinvio della causa al primo giudice, anche
nel caso di motivazione apparente, ossia di motivazione tautologica, superficiale o riferibile a fatti o
a circostanze non pertinenti, specialmente quando la pronuncia abbia dichiarato il ricorso
inammissibile o improcedibile in base a un errore palese, così omettendo integralmente l’esame del
merito della causa (nella specie, per avere il T.a.r. ricavato apoditticamente l’acquiescenza dalla
sola esecuzione del comando dell’amministrazione, senza svolgere una effettiva indagine sulla
volontà della parte di prestare adesione). (1).
2. Per potersi ritenere che sia intervenuta acquiescenza rispetto ad un provvedimento sfavorevole, si
deve essere al cospetto di un comportamento chiaro e assolutamente inequivoco che sia espressione
di volontà certa e definitiva incompatibile con il volere di contestare il provvedimento stesso e non
già in presenza di condotte legate solo ad una logica soggettiva di difesa volta alla riduzione del
pregiudizio, le quali non escludono l’eventuale coesistente intenzione di reagire in via diretta avverso
il provvedimento futuro eventualmente sopravvenuto. L’inviolabilità del diritto di difesa contro gli
atti della pubblica amministrazione impone di negare portata acquiescente alla semplice esecuzione
di un provvedimento ablatorio a effetti obbligatori (nella specie, ordinanza di contenimento di
emissioni sonore di un opificio). (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen. 15 luglio 2025, n. 10 (oggetto della News dell’Ufficio del massimario n.
69 del 4 agosto 2025), secondo cui l’art. 105, comma 1, del c.p.a. si applica anche quando la sentenza appellata
abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza
dell’interesse del ricorrente; 20 novembre 2024, n. 16 (in Foro it., 2025, III, 133, nonchè oggetto della News
dell’Ufficio del massimario n. 118 del 17 dicembre 2024), secondo cui l’art. 105, comma 1, del c.p.a. si applica
quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente
nell’escludere la sussistenza dell’interesse del ricorrente; 30 luglio 2018, n. 10 (in Foro it., 2018, III, 545,
nonchè oggetto della News UM n. 49 del 2018) e n. 11 (oggetto della News UM n. 48 del 2018).
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2022, n. 10254; 29 aprile 2020, n. 2729; sez. V, 2 dicembre
2015, n. 5441.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 22 luglio 2025 n. 6481