Giustizia Amministrativa, Processo Amministrativo

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – PROCESSO AMMINISTRATIVO: Giustizia amministrativa – Processo amministrativo -Richiesta di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE – Sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso principale -Ritiro della domanda ex art. 267 TFUE – Ammissibilità.

12. – Il riferimento contenuto nella disposizione richiamata, a qualsiasi “incidente processuale che
possa influire sul procedimento pregiudiziale dinanzi ad essa pendente che…..comporti l’estinzione
del procedimento principale”, può applicarsi alla fattispecie in esame, nella quale è stato dedotto –
senza contestazione – che è venuto meno l’interesse alla decisione dei giudizi di appello di cui trattasi,
in quanto la società Europolice S.r.l., seconda classificata nella gara relativa ai lotti n. 16 e n. 19 (che
aveva impugnato i provvedimenti di aggiudicazione in favore della società Poliziotto Notturno S.r.l.
lamentando la mancata esclusione dell’aggiudicataria), è divenuta, dopo la sospensione del presente
giudizio, aggiudicataria di entrambi i lotti per effetto dell’esclusione della società Poliziotto Notturno
S.r.l. dalla gara relativa ai suddetti lotti, per ragioni differenti rispetto a quelle poste in contestazione
nel presente contenzioso.
13. – Ritiene dunque questa Adunanza Plenaria che sussistano i presupposti per accogliere l’istanza,
avanzata da Consip S.p.a., di ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE,
formulata da questa Adunanza con ordinanza n. 17/2024 (causa pregiudiziale C-869/24 Europolice).

Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – Ordinanza 18 giugno 2025, n. 7: – in Giurisprudenza Italiana, n. 10 del 2025, pag. 1991, con nota di C. Contessa: “Ritiro da parte del Giudice nazionale della questione per rinvio pregiudiziale alla Corte giust. UE””.

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