1. L’art. 3 bis L. n. 53/94, dispone che: 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo
di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta
elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta
di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68.
3. In tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal
destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la
notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi
di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di
avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n.
12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per
l’estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec,
seppur attivato in relazione all’attività professionale di medico, estranea all’impresa fallita; n.
12134/2024).(Nella specie, sulla base dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di
questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, deve ritenersi che la citazione in questione sia
stata notificata correttamente- in conformità della predetta normativa- all’indirizzo pec della C.C.,
attinto dall’apposito elenco dei medici, attivato dalla destinataria con riferimento alla propria attività
professionale, ma utilizzabile, a norma dell’art. 3 bis, c.1, L. n. 53/94, anche per la notificazione di
atti ad essa estranei).
4. L’art. 3 bis, c.5, L. n. 53/94 subordina la validità della notificazione telematica, riguardo
all’inclusione dell’indirizzo pec del destinatario nel pubblico registro INI-PEC, alla sola attestazione
del difensore.
Infatti, data la formulazione della legge, che impone uno specifico dovere professionale al difensore,
l’onere della prova contraria, che l’indirizzo pec cui la notifica è stata inviata non sia in realtà
compreso nell’elenco indicato, grava sulla controparte; nella fattispecie, tuttavia, la parte
controricorrente si è limitata a rilevare che il difensore della ricorrente non avesse espressamente
dichiarato che tale indirizzo pec fosse stato effettivamente estratto dal registro pubblico, senza cioè
eccepire il mancato inserimento in tale registro.
Cassazione civile, Sezione Prima, Ordinanza 22 gennaio 2025, n. 1615, in Guida al diritto, n. 6, 22 febbraio 2025, p. 87, con commento di Carmela Minnella “L’atto si considera perfezionato con la ricevuta di avvenuta consegna”.