Giustizia civile

PROCESSO CIVILE – COMPETENZA:  Processo civile – Competenza – Contratti misti e collegati – Disciplina applicabile – Riferimento alla specifica regola di competenza fissata per ciascuno dei contratti tipici combinati – Esclusione – Foro convenzionale – Ammissibilità.

<<allorché il negozio giuridico stipulato tra le parti non è riconducibile ai tipi offerti dal codice, né
ad una “concatenazione” di negozi tipici, ma presenta una causa (sì composita, ma) unitaria, la
quale, attraverso l’interconnessione di diversi tipi negoziali (nella specie, vendita, deposito, affitto di
azienda) si concretizza in una finalizzazione reciproca di ognuno di tali profili negoziali rispetto agli
altri, si determina, sul piano sostanziale, la nascita di un solo contratto atipico, frutto
dell’utilizzazione causalmente avvinta di negozi tipici che in esso hanno riversato la loro sostanza al
punto da perdere l’originaria – nel senso pure di tipica – autonomia, con la conseguenza che, sul
piano processuale, la competenza territoriale non deve individuarsi secondo la regola specifica
fissata per ciascuno dei contratti tipici che hanno smarrito la loro autonomia nella causa concreta
dell’unica operazione economica atipica (ciò che comporterebbe “una illogica scissione interna
asservita ai fini esclusivi della competenza territoriale di quel che è l’intero negozio stipulato”),
potendo invece farsi riferimento al foro convenzionale stabilito dalle parti (Cass. 09-03-2018, n.
5684)>>.

Cass. civile, Sezione Terza, Ordinanza, 17 aprile 2024, n. 10421, in Giurisprudenza Italiana, 2025,3,533, con nota di Laura Pennazzi Catalani “Nomennon est omen – L’operazione economica quale categoria ordinante”.

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